money-1012621_640I commi dal 178 al 180 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), hanno confermato anche per l’anno in corso l’applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

I datori di lavoro, però, potranno beneficiare di tale incentivo in misura ridotta rispetto alle assunzioni intercorse nell’anno appena passato.

Entità e durata dell’incentivo

L’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 non sarà più totale ma parziale in quanto si applicherà solo sul 40% della quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre è stato ridotto il massimale annuo da applicarsi al beneficio che è passato da 8.060 € a 3.250 €.

Anche la durata dell’agevolazione ha subito un ridimensionamento poiché l’esonero non potrà più essere applicato per 3 anni ma cesserà allo scadere del secondo anno dall’assunzione.

Per poter fruire dell’agevolazione sono state introdotte le seguenti condizioni:

 

  • L’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal proposito l’Inps con la Circolare n° 17 prima citata specifica che l’esonero non spetta se il lavoratore ha avuto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di apprendistato, di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero di lavoro domestico a tempo indeterminato; spetta, invece, se ha avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

 

  • L’esonero spetta per quei lavoratori che non sono stati in forza negli ultimi 3 mesi del 2015 , sempre a tempo indeterminato, presso il datore di lavoro richiedente il beneficio o in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

 

  • L’esonero spetta se il lavoratore non ha già avuto, con lo stesso datore di lavoro che assume, un precedente rapporto di lavoro agevolato mediante l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

E’ cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica quali:

l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità (di cui abbiamo già parlato in un precedente inpsarticolo pubblicato il 28/12/16 n.d.r.); dei giovani genitori; quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI (art. 2, c. 10 bis, L. 92/12); l’incentivo inerente il programma “Garanzia Giovani”; l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/12, conv. L. 116/14); incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Come già avvenuto nel corso del 2015, l’incentivo viene erogato dall’INPS.

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